CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA:
Le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport che potrà a sua discrezione prescrivere ulteriori esami clinici, come l’elettrocardiogramma.
Il certificato dovrà essere consegnato all’atto dell’iscrizione o di avvio delle attività all’incaricato della struttura, in originale o eventualmente in copia autenticata dal medico che ha effettuato la visita stessa.
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Scarica il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dello Sport - esclusione obbligo della certificazione medica per l'esercizio attività sportiva in età prescolare dei bambini da zero a sei anni.
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Scarica il modulo necessario da compilare per l'Autocertificazione dello stato di Buona Salute per i bambini fino a 6 anni
CERTIFICATI PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA:
Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come il nuoto agonistico e in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari in un centro di medicina dello sport.
Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati (ingresso nuoto libero). A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell’avvio dell’attività.
In risposta alla richiesta di chiarimenti sull’applicazione delle nuove norme contenute nella legge 98 del 9 agosto 2013 in merito alla certificazione sportiva non agonistica e a quella per l’attività ludico motoria amatoriale, il Ministero della salute in una nota alla Federazione italiana medici di famiglia conferma l’abolizione dei certificati per attività ludico motoria-
Rimane l’obbligo della certificazione per l’attività sportiva non agonistica che si intende solo riferita alle attività sportive parascolastiche e a quelle appartenenti a Federazioni nazionali sportive che fanno capo al Coni.
L’esecuzione di ulteriori accertamenti, come l’elettrocardiogramma, per la valutazione clinica delle condizioni del paziente rimane alla discrezionalità professionale del medico certificatore.
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Scarica il documento che riguarda i chiarimenti del Ministero della Salute sui certificati medici non agonistici
Il Ministro della salute Beatrice Lorenzin ha firmato il decreto 8 agosto 2014 con “Linee guida di indirizzo in materia di certificati medici per l’attività sportiva non agonistica”. Il documento fa chiarezza proprio all’inizio dei corsi e delle attività parascolastiche sulla definizione di attività sportiva non agonistica e dunque su chi deve fare i certificati, quali sono i medici certificatori, la periodicità dei controlli e la validità del certificato, gli esami clinici.
Disciplina infine per i medici il facsimile di certificato e definisce gli obblighi di conservazione della documentazione. Le linee guida non si applicano all’attività ludica e amatoriale, per le quali il certificato resta facoltativo e non obbligatorio, come stabilito dal Decreto legge 69 del 2013 e confermato da una nota interpretativa del Ministero.
Chi deve fare il certificato:
• gli alunni che svolgono attività fisico-
• coloro che fanno sport presso società affiliate alle Federazioni sportive nazionali e al Coni (ma che non siano considerati atleti agonisti)
• chi partecipa ai Giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale
• il medico di medicina generale per i propri assistiti
• il pediatra di libera scelta per i propri assistiti
• il medico specialista in medicina dello sport ovvero i medici della Federazione medico-
• Il controllo deve essere annuale
• Il certificato ha validità annuale con decorrenza dalla data di rilascio
Quali esami clinici sono necessari:
• Per ottenere il rilascio del certificato è necessaria l’anamnesi e l’esame obiettivo con misurazione della pressione e di un elettrocardiogramma a riposo effettuato almeno una volta nella vita.
• Per chi ha superato i 60 anni di età associati ad alti fattori di rischio cardiovascolare, è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente
• Anche per coloro che, a prescindere dall’età, hanno patologie croniche conclamate che comportano un aumento del rischio cardiovascolare è necessario un elettrocardiogramma basale debitamente refertato annualmente.
• Il medico può prescrivere altri esami che ritiene necessari o il consulto di uno specialista
Il decreto è stato inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
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scarica le linee guida del Ministero della Salute sui certificati medici non agonistici